
I prodotti del design industriale se dotati di carattere creativo e di valore artistico possono essere considerati alla stregua di opere d’arte. In tale ipotesi, i canoni pagati dal licenziatario per lo sfruttamento del diritto d’autore in relazione a queste opere rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 12, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni.