
Approvato in Commissione Giustizia del Senato il DDL Diffamazione.
A seguito della sentenza della CGUE del 13 Maggio 2014 nella causa C‑131/12 l’Italia ha approvato, quasi all’unanimita’ (contrario solo il Movimento 5 Stelle) il 24 Giugno scorso l’emendamento a tutela del diritto all’oblio.
Questo il testo dell’emendamento (Art. 2 bis, Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell’onore e nella reputazione):
“1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l’interessato puo’ chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l’eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. L’interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, puo’ chiedere al giudice di .
3. In caso di morte dell’interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.”
Qualora, dunque, venisse confermato il reato di diffamazione, i siti web e i motori di ricerca, su richiesta dell’interessato, dovranno rimuovere i contenuti diffamatori dalla rete. Nel caso di rifiuto o omessa cancellazione, l’interessato puo’ rivolgersi al giudice. Sara’ l’autorità giudiziaria, a quel punto, ad intervenire per ordinare la rimozione in riferimento alla disposizione di cui all’art. 14 comma III del D. Lgs. n. 70/2003 che recita “3. L’autorita’ giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza puo’ esigere anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attivita’ di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”.
Ci sara’ una sanzione amministrativa per chi non si adegua, ma ancora non e’ stata quantificata con certezza.